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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

IMPOSTA DI SOGGIORNO in vigore dal 1° settembre 2025

Cos'è l'Imposta di Soggiorno (IDS)?

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

APPROFONDIMENTI

Chi la deve pagare?

 Il pagamento deve essere corrisposto dai soggetti, non residenti nel Comune di Pieve a Nievole, che alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Come si calcola?

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi, è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Quando si paga?

I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura, che è responsabile del versamento della stessa con diritto di rivalsa nei confronti del cliente.

L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". 

In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Quando si presenta la dichiarazione?

Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione relativa agli ospiti soggiornanti cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il gestore di ciascuna struttura è tenuto a presentare al Comune la comunicazione entro i 15 giorni successivi alla fine di ciascun trimestre relativa alle somme versate, al numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, al numero delle esenzioni, gli estremi del versamento effettuato nonché ulteriori informazioni utili ai fini del corretto riscontro dell’attività svolta e dell’imposta riversata.

La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e deve essere comunque presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.

 

Nella sezione Modulistica del sito comunale, sotto la voce Tributi, sono scaricabili i modelli necessari per le dichiarazioni da far rendere ai soggetti passivi ai fini delle esenzioni previste dal Regolamento comunale e un fac-simile di bollettario per la riscossione dell'imposta. A breve verrà pubblicato un precompilato necessario per inviare all'Ente la relazione trimestrale (alla quale le dichiarazioni di esenzione devono essere eventualmente allegate).