Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

IMU 2021

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha abrogato le norme che disciplinavano l’imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI ed ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità.

Trattandosi di nuova normativa il Comune ha adottato un nuovo regolamento per la disciplina del tributo, si veda allegato alla presente comunicazione.

Di seguito alcune informazioni utili per il pagamento:

soggetti passivi: i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; nonché il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore all’ “abitazione principale” e quindi è esente IMU. Ma la nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

soggetto attivo: il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del comune stesso.

abitazione principale: non è presupposto dell'imposta, quindi non è soggetta al pagamento salvo che non si tratti di unità abitativa di categorie catastali cosiddette “di lusso”, A1, A8 o A9.

pertinenze dell'abitazione principali: fabbricato di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per categoria,

scadenze di pagamento: invariate, acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre.

acconto: versamento entro il 16 giugno 2021 da calcolare nella misura pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2020.

saldo: versamento entro il 16 dicembre 2021. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate e di seguito consultabili 

 

 

Fattispecie

Aliquota

1

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).

6,00 per mille

2

Unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica (escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9), incluse le relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

9,40 per mille

3

Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3.

9,50 per mille

4

Immobili classificati nella categoria catastale D/5;

Immobili tenuti a disposizione da oltre 12 mesi al primo gennaio dell’anno di imposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari abitative non locate.

10,60 per mille

5

Aree fabbricabili

10,60 per mille

6

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 per mille

7

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,50 per mille

8

Terreni agricoli

9,60 per mille

9

Tutti gli altri immobili (Aliquota ordinaria)

9,60 per mille

La detrazione per l'abitazione principale di cui al punto 1 e per le relative pertinenze come previste dalla legge è stabilita in € 200,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile presso gli uffici postali, sportelli bancari, online, attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali).

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze
  • 3913 – IMU su fabbricati rurale ad uso strumentale
  • 3914 – IMU su terreni 
  • 3916 – IMU su aree fabbricabili
  • 3918 – IMU su altri fabbricati (esclusi immobili Cat. Catastale D)
  • 3925 – IMU su immobili Cat. Catastale D (quota Stato)
  • 3930 – IMU su immobili Cat. Catastale D (incremento comune oltre il 0,76%)
  • 3939 – IMU su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) 

Il Codice Ente del Comune di Pieve a Nievole è G636.

Calcolo
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

  • 160 x categoria A (abitazioni) e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.) 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
  • 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni) 
  • 140 x categoria B  (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
  • 65 x categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
  • 55 x categoria C1 (negozi e botteghe)

La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. 
La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% per il moltiplicatore 135. 
 
La base imponibile è ridotta del 50%: 

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs 42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

Beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti immobili, finora esenti IMU, dal 2020 sono tenuti al versamento dell’imposta. Questi immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Confermata anche l’agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato che consiste in una riduzione dell’imposta al 75%.

La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU è tornata ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Ricordiamo però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione.

Un’importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”.

Soggetti iscritti AIRE: dal 1° gennaio 2020 sono tenuti al versamento dell’imposta tutti i cittadini italiani iscritti AIRE, non essendo più in vigore la norma che prevedeva l’assimilazione all’abitazione principale per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’AIRE che percepiscono una pensione nei rispettivi Paesi di residenza. 

Riduzione dell'IMU alla metà per soggetti non residenti titolari di pensione - La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48, legge n. 178/2020) ha stabilito che - a partire dall'anno 2021 - per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (italiani e non) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

Versamento IMU da parte dei residenti all'estero
Nel caso che non sia possibile effettuare il versamento tramite F24, il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente di Tesoreria (IT54O0306970471000100046016 bic/swift BCITITMM fino al 31.01.2023) (dal 01.02.2023) IBAN: IT 35 F 06220 70460 000023000478 - Codice di identificazione bancaria (BIC): BPBAITR1, intestato al Comune di Pieve a Nievole presso Intesa San Paolo SpA - Piazza XXVII Aprile, 20 - Pieve a Nievole
Nella causale del bonifico devono essere indicate i seguenti dettagli: IMU Codice fiscale del versante anno d’imposta acconto/saldo oppure acconto e saldo (nel caso di versamento in un’unica soluzione).

L'Ufficio è a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento, approfondimento.

 

Ufficio Tributi - sede distaccata - p.zza XXVII Aprile, 14

  • martedì e giovedì 10.00 alle 13.00
  • sabato dalle 8.00 alle 13.00 
  • COMUNICAZIONE ATTIVITA’ UFFICI: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 Gli uffici del Settore Entrate e Sport proseguono la propria attività con le limitazioni previste dai provvedimenti normativi vigenti in tema di Emergenza Sanitaria Covid-19. L’accesso al pubblico avverrà previo appuntamento telefonico per le situazioni di urgenza risolvibili solo in presenza. Vi preghiamo di telefonare ai numeri 0572/956333-314-325 dalle 9.00 alle 13.00 (dal lunedì al sabato) o di inviare una mail con il vostro recapito.

e-mail: tributi@comune.pieve-a-nievole.pt.it

Allegato Regolamento_nuova_IMU_2020.pdf (811,71 KB)
Allegato GC_23_29_02_2020_VALORI_MEDI_E_COMPARTI_AREE_EDIFICABILI_2020.pdf (103,18 KB)
Allegato GC_23_29_02_20202_relazione.pdf (502,56 KB)
Allegato CC_34_del_05_10_2020_Approvazione_aliquote_IMU_2020.pdf (3,88 MB)
Allegato IMU_ALIQUOTE_CC_11_29_03_2021.pdf (202,93 KB)