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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Locazione turistica

Procedura comunicazioni locazione turistica

La legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale"  ha modificato la disciplina sul turismo ed ha introdotto novità anche per quanto riguarda  le locazioni turistiche.

La novità maggiore della legge regionale 86/2016 riguarda l'obbligo di comunicazione al Comune,  previsto dall'art.70 (Locazioni turistiche) della legge. Si tratta di una comunicazione da effettuare con modalità telematica.

La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati:

a)  le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici,
b)  l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

Al locatore è richiesto di comunicare informazioni relative all'attività svolta, quali, ad esempio:
- periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio
- numero delle camere e dei posti letto disponibili;
- siti web dove viene pubblicizzato l'alloggio,
- l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

 

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato:  ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico  codice identificativo.
Per cui se, ad esempio,  il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni.

Pertanto, a partire dal 1 marzo 2019 chi concede in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche deve  effettuare la comunicazione, entro 30 giorni dalla stipula del primo contratto di locazione (delibere di Giunta regionale 1267 e 1462 del 2018, vedi sotto ).

Solo se si rendono necessarie integrazioni o variazioni della comunicazione effettuata (ad esempio. l'alloggio è stato venduto, oppure per scelta del proprietario non viene più utilizzato per la locazione turistica), occorre che esse siano comunicate entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento.

Come fare la comunicazione telematica/online ?


Comunicazione al Comune capoluogo / Città metropolitana delle presenze  turistiche (arrivi e partenze dei turisti alloggiati)

La  legge regionale n. 86/2016 ha provveduto anche a codificare l'obbligo per le locazioni turistiche  – già previsto da ISTAT per la rilevazione "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" –   della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche.
 
L' articolo 84 bis "Comunicazioni ai fini statistici" prevede infatti che  - oltre ai titolari o i gestori delle strutture ricettive – anche coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione  che deve essere indirizzata ai Comuni capoluoghi di provincia.

  • Registrazione giornaliera dei turisti ospiti in arrivo e in partenza
    I locatori  sono obbligati a registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
    La registrazione, come è noto, è anche obbligatoria per le comunicazioni all'Autorità di pubblica sicurezza.
     
  • Obbligo di comunicare mensilmente anche se non sono presenti turisti
    La comunicazione dei dati - effettuata con modalità telematica – è obbligatoria anche in assenza di movimento, e va effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT.
     
  • Il Comune / Città metropolitana invia per email il codice
    Una volta effettuata la "Comunicazione alloggi locati per finalità turistiche"  è il Comune capoluogo / Città metropolitana che invierà al locatore per e mail il codice di accesso - un codice per ciascun alloggio locato  -   per la comunicazione delle presenze turistiche.
Allegato Delibera_n.1267_del_19-11-2018.pdf (67,06 KB)
Allegato Delibera_n.1267_del_19-11-2018-Allegato-A.pdf (40,04 KB)
Allegato Delibera_n.1462_del_17-12-2018.pdf (62,61 KB)