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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Modificato il regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie a favore di chi si trova in difficoltà economiche

Modificato il regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie a favore di chi si trova in difficoltà economiche

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE – PROVINCIA DI PISTOIA

 

Comunicato stampa: Modificato il regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie a favore di chi si trova in difficoltà economiche.

 

Sostegno a chi si trova in difficoltà economiche. È questa la filosofia che sta alla base delle modifiche introdotte al Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie del Comune di Pieve a Nievole,messo a punto grazie al lavoro degli uffici competenti e dell'assessorato al bilancio, finanze e tributi di Lida Bettarini.

Uno strumento innovativo che si rivolge a tutti ma in modo particolare a cittadini in situazioni critiche, introducendo una visione della fiscalità attenta ai bisogni e alle situazioni socio-economiche, con riferimento particolare agli aspetti che incidono maggiormente sulle modalità di pagamento dei debiti.


Tra le novità del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, spiccano quelle relative alle dilazioni di pagamento che sono di gran lunga migliorative rispetto a quelle precedentemente vigenti. Ecco la tabella di raffronto tra vecchie e nuove disposizioni regolamentari:

 

Art. 15

Dilazioni di pagamento (vecchio)

 

1) Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

  • inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

  • ammontare del debito superiore a € 154,94;

  • durata massima: dodici mesi;

  • applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

  • decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza prevista anche di una sola rata; l’intero importo ancora dovuto e fino a quel momento scaduto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

2) E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.

4) Le rate scadono l’ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a Euro 51,65.

5) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 40% delle somme complessivamente dovute.

6) Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 5.164,57, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare.

 

Art. 15

Dilazioni di pagamento (nuovo)

 

1) Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

  • inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

  • fino ad un importo totale pari a  € 100,00 nessuna rateizzazione

da € 100,01 a € 1.200,00  fino a  12 rate mensili

da € 1.200,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili

da € 4.000,01 a € 7.000,00 fino a 24 rate mensili

da e 7.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili

oltre € 20.000,00 fino a 72 rate mensili

 

ed in base alle seguenti regole:

  • Il tasso di interesse applicato è pari all’interesse legale.

  • La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro.

  • L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione alla rateizzazione. Le altre rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.

  • Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di tre rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.

2) Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione.

3) Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 20.000,00 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare.

"L'approvazione di queste modifiche regolamentari, intende ottimizzare l' attività di semplificazione e di avvicinamento tra il cittadino-contribuente e gli addetti al “settore entrate" nel rispetto della loro capacità contributiva - sottolinea l'Assessore Lida Bettarini - a favore dei cittadini onesti, con particolare riferimento a quelli che versano in situazioni di temporanea difficoltà. In questa ottica, si intende evitare l'attivazione delle procedure accertative o coattive per coloro che, potendo avvalersi di una rateizzazione molto dilazionata ne usufruiscono onorando i propri debiti con la pubblica amministrazione, risparmiando così agli uffici energie e procedure che invece continueremo ad attivare nei confronti di coloro che, pur potendo, evitano di pagare le imposte. La sostanza è molto semplice: sostegno a chi è in difficoltà, lotta dura ai furbetti".